Chi sorveglia i sorveglianti? La riforma del D.Lgs. 231/2001 riscrive le regole della sicurezza sul lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 il disegno di legge di revisione del Decreto 231. Non è ancora legge, ma per chi si occupa di sistemi di gestione della sicurezza è già il momento di guardarci dentro.
Con l'aiuto, per una volta, di gente mascherata.
Nel 1986 Alan Moore e Dave Gibbons pubblicano Watchmen, un fumetto che si apre con un cadavere e porta avanti, pagina dopo pagina, una domanda che nessuno, in fondo, vuole davvero sentirsi fare: chi controlla chi controlla? La formula originale, in latino (Quis custodiet ipsos custodes?"), è più vecchia del fumetto di quasi duemila anni: la scriveva il poeta satirico Giovenale, a proposito di mariti gelosi e di guardie corruttibili, non certo di modelli organizzativi. Eppure quel dubbio (chi vigila sul vigilante, chi certifica il certificatore, chi verifica che il verificatore stia davvero verificando) è esattamente il nodo attorno a cui gira la parte più interessante, per chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, della riforma del D.Lgs. 231/2001 approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026.
Il provvedimento è stato analizzato a fondo dalla stampa giuridica specializzata già nei giorni immediatamente successivi al 4 agosto, mentre la stampa tecnica rivolta a RSPP e consulenti di sistemi di gestione lo ha ripreso più diffusamente solo nelle ultime settimane. Resta comunque la domanda che ogni RSPP, ogni datore di lavoro e ogni consulente di sistemi di gestione dovrebbe porsi: se il modello organizzativo che ho costruito oggi si presume idoneo perché rispetta una norma tecnica, chi mi garantisce che sia stato davvero letto da chi doveva leggerlo, e non solo firmato?
👁 DAL DIARIO DI UN VIGILANTE
In Watchmen i supereroi sono in pensione forzata, diffidati dalla legge, ridotti a persone comuni con un costume in fondo all'armadio. Restano in quattro o cinque a fare ancora qualcosa: uno indossa una maschera che cambia forma come una macchia di Rorschach, uno è diventato un dio disincantato dalla materia, uno crede di avere in mano il piano perfetto per salvare il mondo, uno pensa che il mondo non meriti di essere salvato e lo dice a tutti, ridendo. Nessuno di loro risponde davvero a qualcuno. È un problema che, letto con gli occhi di chi fa audit interni, suona stranamente familiare.
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Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, lo schema di disegno di legge recante la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 185). È il punto di arrivo dei lavori del Tavolo tecnico istituito nel 2024 presso il Ministero della Giustizia, coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo, e rappresenta, per la prima volta in venticinque anni, una revisione organica della responsabilità degli enti che assume la forma di un atto di iniziativa governativa, e non resta un elaborato tecnico chiuso in un cassetto.
Va detto subito, senza margini di ambiguità: non è ancora legge. È un disegno di legge, cioè un testo che il Governo chiede al Parlamento di approvare. Deve essere presentato a una Camera, esaminato in commissione, votato in aula, trasmesso all'altro ramo e, se modificato, rinviato indietro. Nel percorso il testo cambia quasi sempre. Fino al voto delle Camere, il D.Lgs. 231/2001 continua ad applicarsi nella formulazione oggi vigente, e nessun modello organizzativo va riscritto perché "lo dice la riforma".
Detto questo, per chi lavora sui sistemi di gestione della sicurezza il testo approvato contiene almeno tre novità che meritano attenzione fin da ora, perché anticipano la direzione in cui la materia si muoverà, e perché, come vedremo, qualcuna riguarda ciò che va fatto già oggi, a prescindere dalla riforma.
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che non esiste più
Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, comma 5, stabilisce da anni una presunzione: i modelli organizzativi aziendali definiti conformemente a determinati standard si presumono conformi ai requisiti richiesti per avere efficacia esimente rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Il problema è che quello standard, nel testo attualmente in vigore, è ancora la BS OHSAS 18001: una norma sostituita a livello internazionale dalla ISO 45001 già dal marzo 2018, e le cui certificazioni hanno perso definitivamente ogni validità dal 30 settembre 2021, al termine del periodo di transizione. Per anni le aziende hanno dovuto orientarsi su un riferimento normativo fantasma, mentre nella pratica tutti si allineavano alla norma internazionale che quello standard aveva sostituito.
Il disegno di legge sistema la cosa: riscrive il comma 5 dell'art. 30 sostituendo il riferimento all'OHSAS 18001 con la UNI ISO 45001:2023, la norma internazionale sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro nella sua versione italiana più recente. I modelli conformi si presumeranno conformi ai requisiti dell'art. 30 "per le parti corrispondenti": una precisazione che vale la pena leggere con attenzione, perché non significa equivalenza automatica e integrale, ma corrispondenza puntuale tra ciò che la ISO 45001 richiede e ciò che l'art. 30 elenca come contenuto necessario del modello. Cade inoltre l'inciso "in sede di prima applicazione", che per anni aveva alimentato il dubbio (mai del tutto sopito) sulla natura transitoria o permanente di questa presunzione.
👁 DAL DIARIO DI UN VIGILANTE
La maschera del vigilante più ossessivo del gruppo non è dipinta: è un tessuto sintetico che cambia forma in tempo reale, come una macchia di Rorschach. Ognuno, guardandola, ci vede qualcosa di diverso. È una bella immagine per un test psicologico, molto meno per un requisito di legge. Un riferimento normativo superato funziona esattamente come quella maschera: ognuno ci proietta sopra l'interpretazione che gli fa comodo, un giudice ci legge una cosa, un consulente un'altra, un'azienda la terza. Sostituire un fantasma con una norma viva e datata non è un dettaglio tecnico. È la differenza tra guardare una macchia e leggere un documento.
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Qui la riforma va letta con più cautela di quanto suggerisca il racconto che ne è stato fatto quasi ovunque nelle prime settimane. La modifica di sistema più importante del disegno di legge è la trasformazione della "colpa di organizzazione" in elemento costitutivo espresso dell'illecito: si supera la distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da sottoposti, e cade l'inversione dell'onere della prova. Oggi, per i reati degli apicali, è l'ente a dover dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo. Nel testo approvato, spetterebbe all'accusa provare il nesso causale tra la carenza organizzativa e la commissione del reato.
Sembra, letta così, una notizia interamente positiva per le imprese. Ma c'è una controspinta che riguarda esattamente il terreno su cui si concentra la maggior parte del contenzioso 231 reale: gli infortuni sul lavoro. Per i reati colposi, il disegno di legge introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell'ente quando dall'inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche sia derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione. Tradotto: se si dimostra che saltare un presidio di sicurezza ha fatto risparmiare qualcosa o prodotto di più, la legge presume che l'ente ne avesse interesse. È una presunzione che, nella pratica, si dimostra con relativa facilità, perché i numeri di produzione e i costi evitati sono spesso documentati proprio dall'azienda stessa, nei propri bilanci e nei propri controlli di gestione.
👁 DAL DIARIO DI UN VIGILANTE
Uno dei vigilanti smette presto le buone maniere: veste il costume solo per convenienza, non ha illusioni sul senso di giustizia dei suoi colleghi e ripete, a modo suo, che dietro ogni gesto pulito c'è sempre qualcuno che ci guadagna qualcosa. È il personaggio più cinico del gruppo, e proprio per questo è quello che la riforma sembra prendere più sul serio, almeno su questo punto specifico. La colpa di organizzazione come principio generale può anche liberare l'ente dal sospetto automatico. Ma se qualcuno, da qualche parte in azienda, ha fatto due conti e ha scoperto che rallentare la produzione per mettere in sicurezza una linea costava più che pagare eventuali conseguenze, quel calcolo lascia tracce. E le tracce, in un processo, contano più delle intenzioni.
Per chi progetta sistemi di gestione della sicurezza, il punto operativo è chiaro: la riforma non è una licenza per allentare la sorveglianza sui costi evitati per mancata compliance. Se qualcosa dovesse restare scritto da qualche parte (in un verbale, in una mail, in un budget) che una misura di sicurezza è stata rimandata per un vantaggio economico, quella traccia oggi vale come indizio di interesse. La riforma non elimina questo rischio: lo rende, semmai, più esplicito.
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Ed eccoci al punto che dà il titolo a questo articolo, e che dal 2012 rappresenta uno dei compromessi più discussi del sistema 231: la possibilità, prevista dall'art. 6, comma 4-bis, di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione. Una scorciatoia comprensibile per le società di dimensioni più contenute, che permetteva di evitare la costituzione di un organismo dedicato. Il problema, segnalato da anni da chi si occupa di compliance, è strutturale: il collegio sindacale ha già un compito di vigilanza sulla gestione sociale, previsto dal codice civile, che risponde a logiche e responsabilità diverse da quelle dell'Organismo di Vigilanza 231. Sommare i due ruoli nello stesso organo significa, in molti casi concreti, chiedere a chi controlla il rispetto delle regole di controllare anche se stesso.
Il disegno di legge abroga l'art. 6 e sposta il criterio di imputazione dentro il nuovo art. 5. Con l'art. 6 cade anche il suo comma 4-bis, e il nuovo art. 7 non lo ripropone: viene richiesto un organismo dotato di professionalità, autonomi poteri di iniziativa e controllo, e adeguate risorse finanziarie. Per una parte consistente delle società che quella scelta l'hanno fatta, ed è la soluzione più diffusa fra le PMI strutturate, questo significherà ricostituire un organismo autonomo, distinto dal collegio sindacale.
👁 DAL DIARIO DI UN VIGILANTE
La domanda che dà il titolo al fumetto (chi sorveglia chi sorveglia) non è retorica quanto sembra: nella storia, chi doveva vigilare sui vigilanti finisce per essere lo stesso soggetto che i vigilanti dovrebbero tenere d'occhio. Il piano più ambizioso del gruppo viene concepito e messo in atto proprio da chi, nel frattempo, si presenta come il più razionale e il più affidabile di tutti. Nessuno controlla chi controlla, finché non è troppo tardi per farlo davvero. Un Organismo di Vigilanza che coincide con l'organo di controllo societario porta addosso lo stesso difetto di fabbrica: non è corrotto, non è in malafede, è semplicemente nella posizione sbagliata per accorgersi di ciò che dovrebbe vedere. La riforma, su questo punto, non introduce una regola nuova. Toglie una scorciatoia che non avrebbe mai dovuto esistere.
Vale la pena aggiungere una notizia che riguarda direttamente chi si occupa di modelli e linee guida: il nuovo art. 7-bis introduce una presunzione di conformità, non di idoneità, per i modelli costruiti seguendo le linee guida delle associazioni di categoria. Significa che un modello ispirato a linee guida riconosciute si presume contenga tutto ciò che l'art. 7 richiede sul piano strutturale. Resta però al giudice, caso per caso, valutare se quel modello fosse davvero idoneo a prevenire il reato specifico che si è verificato, sempre che le linee guida in questione risultino adeguate a quello scopo. Conformità e idoneità restano due cose diverse, ed è sulla seconda che si vincono o si perdono i processi.
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Il disegno di legge prevede procedure semplificate per l'adozione e l'attuazione del Modello 231 nelle piccole e medie imprese, con l'obiettivo dichiarato di rendere l'adempimento proporzionato a dimensioni, struttura organizzativa e complessità dell'attività. È una buona notizia sulla carta, ma va letta per quello che è oggi: una delega, non un contenuto. Le procedure semplificate saranno demandate a un decreto del Ministro della Giustizia, che al momento non esiste ancora. Nel frattempo, il disegno di legge prevede anche che, nei casi di coincidenza tra autore del reato ed ente di piccole dimensioni, il giudice possa disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria alla società, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica.
C'è poi un ulteriore elemento che riguarda i tempi complessivi della riforma, ed è bene averlo chiaro: il disegno di legge contiene una delega al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto, da esercitare entro un termine dall'entrata in vigore della legge. Il termine indicato nella bozza circolata è di otto mesi, anche se la formulazione risultava ancora tra parentesi quadre nel testo esaminato dai primi commentatori, e quindi non è del tutto definitiva. È comunque la parte che, quando arriverà, imporrà davvero di rimettere mano alle parti speciali dei modelli organizzativi: arriverà dopo, non insieme all'approvazione del disegno di legge.
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Nessuna di queste novità è oggi operativa. Il modello organizzativo non va riscritto per adeguarlo a un testo che non è ancora legge. Ma ci sono verifiche che ha senso avviare adesso, perché rendono meno oneroso l'adeguamento quando la riforma, se arriverà in fondo all'iter parlamentare in questa forma, diventerà applicabile.
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“La vicenda di quei vigilanti in pensione finisce, come si sa, con un diario tenuto da uno di loro: pagine dense, paranoiche, scomode, lasciate cadere in fondo a una pila di manoscritti in redazione, senza nessuna garanzia che qualcuno le legga mai davvero.”
Ed è forse questa l'immagine più utile con cui chiudere il discorso. La riforma del 2026 non premierà chi avrà il fascicolo più elegante, la procedura più elaborata, il certificato più recente appeso alla parete giusta. Premierà chi potrà dimostrare, con tracce reali e verificabili, che qualcuno ha davvero vigilato, e che quella vigilanza non coincideva con la persona sbagliata, seduta nella stanza sbagliata, a controllare se stessa. Un Modello 231 perfetto sulla carta, mai davvero attuato, è esattamente come quel diario in fondo alla pila: può contenere tutta la verità del mondo, ma se nessuno lo apre prima che sia troppo tardi, a nessuno servirà a niente. Il vero vigilante, alla fine, non è chi indossa la maschera più convincente. È chi tiene, ogni giorno, il registro delle proprie ronde, e lo lascia leggere a qualcuno che non sia se stesso.
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