SA8000 e PAS24000: Don Camillo e Peppone si stringono la mano

Responsabilità Sociale & Appalti Pubblici

Don Camillo e Peppone
si stringono la mano in Emilia

La Regione Emilia-Romagna conferma l'equivalenza SA8000 / PAS 24000 negli appalti pubblici. E il Consiglio di Stato aggiunge un colpo di scena: in certi casi, anche una SA8000 rilasciata da un organismo non accreditato SAAS può essere valida. Dietro c'è una storia che parte dal 2020 e attraversa TAR, Palazzo Spada, ANAC e un soggetto aggregatore regionale.

 SA8000  PAS 24000 ⚖ Appalti pubblici ⚖ Giurisprudenza maggio 2026
Riferimenti: TAR Piemonte n. 924/2024 Cons. Stato Sez. V n. 9227/2025 ANAC n. 13/2024 & n. 291/2025 Intercenter-ER PI078357-26 Art. 68 D.Lgs. 36/2023

C'è una scena che Giovannino Guareschi non ha mai scritto, ma che sembra fatta apposta per lui. Immagina: Don Camillo e Peppone siedono allo stesso tavolo, in municipio, di fronte a una commissione di gara. Sul tavolo ci sono due certificati. Uno è la SA8000. L'altro è la PAS 24000. La commissione li guarda, li confronta, poi emette il suo verdetto.

"Sono equivalenti."

Don Camillo stringe i pugni. Peppone sorride. Il Crocifisso, in fondo alla sala, non dice niente, ma se potesse, probabilmente direbbe: "Bravi, finalmente."

Qualche tempo fa, su questo blog, ho raccontato la storica lite tra i due standard di responsabilità sociale attraverso le parole di Guareschi. Il filo conduttore era la sentenza del TAR Piemonte n. 924/2024, che per prima aveva aperto la strada al riconoscimento di equivalenza tra SA8000 e PAS 24000 nelle gare d'appalto pubbliche. Da allora non si è fermato nessuno: il Consiglio di Stato ha pesato sulla bilancia con la sentenza n. 9227 del 25 novembre 2025, ANAC ha aggiunto i propri pareri, e ora Intercenter-ER - soggetto aggregatore della Regione Emilia-Romagna - ha messo il timbro definitivo con due chiarimenti su una gara da oltre 56 milioni di euro. Oggi quella storia ha un nuovo capitolo, e stavolta si svolge proprio in Emilia-Romagna. A casa di Don Camillo e Peppone. Nel cortile di Guareschi.

IL FATTO

Nell'ambito della procedura di gara indetta dalla Città Metropolitana di Bologna per il servizio di manutenzione e pulizia delle aree verdi (gestita da Intercenter-ER, soggetto aggregatore regionale dell'Emilia-Romagna), la stazione appaltante ha emesso due chiarimenti che confermano l'equivalenza tra SA8000 e PAS 24000 ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale:

  • Chiarimento PI059979-26 (10/02/2026) - risposta a quesito di partecipante: "Si conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico di cui al criterio 6, è equivalente la certificazione PAS 24000."
  • Chiarimento PI078357-26 (10/02/2026) - chiarimento d'ufficio: la stazione appaltante lo ha emesso di propria iniziativa, senza che nessuno lo chiedesse, per chiarire il punto in modo definitivo e motivato.

Il chiarimento d'ufficio: quando la stazione appaltante fa il lavoro da sola

Il chiarimento d'ufficio PI078357-26 è quello su cui vale la pena soffermarsi. Non è la risposta a una domanda. È la stazione appaltante che, autonomamente, decide di spiegare la propria posizione nel modo più completo possibile. Una scelta insolita, e per questo particolarmente significativa.

Il ragionamento è articolato in tre passaggi logici. Vale la pena ripercorrerli.

Primo passaggio: l'obiettivo del criterio premiale. La stazione appaltante chiarisce cosa voleva premiare: non il logo SA8000 in quanto tale, ma "la dimostrazione da parte dell'operatore economico di essersi sottoposto a un protocollo/iter certificativo della propria organizzazione aziendale secondo uno standard predefinito e da parte di soggetto abilitato, a garanzia dell'impegno in tema di responsabilità sociale di impresa." In altre parole: l'impegno sostanziale, non il brand.

Secondo passaggio: la questione dell'accreditamento. Il disciplinare richiedeva una certificazione SA8000 "da soggetto accreditato SAI/SAAS". Ma il chiarimento precisa che anche le certificazioni emesse da organismi non accreditati SAI/SAAS, purché accreditati presso enti riconosciuti da Accredia o mutualmente riconosciuti a livello internazionale dagli accordi IAF/EA MLA, sono accettabili. Tradotto: il sistema di accreditamento internazionale (quello ISO, per intendersi) vale quanto il sistema proprietario SAI.

Terzo passaggio: l'avvalimento premiale. Il chiarimento affronta anche il caso in cui un'impresa voglia "prestare" la propria certificazione a un'altra (avvalimento). In questo caso, il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione non solo del certificato, ma di "risorse, procedure, personale, prassi e in generale gli elementi aziendali che, complessivamente considerati, hanno permesso il conseguimento della certificazione medesima." Non basta il pezzo di carta: deve girare anche la sostanza.

RIFERIMENTO NORMATIVO

La procedura è gestita da Intercenter-ER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto aggregatore. La gara riguarda il "Servizio di manutenzione e pulizia aree verdi" per conto della Città Metropolitana di Bologna, per un importo a base d'asta di oltre 56 milioni di euro, suddivisa in tre lotti territoriali. Il criterio 6 della valutazione tecnica prevedeva un punteggio premiale per la "Organizzazione aziendale certificata SA8000 da soggetto accreditato SAI/SAAS".

Principio di equivalenza nelle gare d'appalto: art. 68 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che impone alle stazioni appaltanti di accettare soluzioni equivalenti a quelle indicate nelle specifiche tecniche quando siano dimostrate con mezzi adeguati.

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Il Consiglio di Stato mette il timbro: sentenza n. 9227/2025

Il chiarimento di Intercenter-ER non nasce dal nulla. Ha alle spalle una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 25 novembre 2025 (n. 9227) che vale la pena raccontare - perché il percorso che ha prodotto quella pronuncia è istruttivo quanto il dispositivo finale.

Tutto nasce da una gara in Veneto per opere di urbanizzazione. Un concorrente presenta una certificazione SA8000 rilasciata da un organismo che non è accreditato SAI/SAAS. Il concorrente successivo in graduatoria fa ricorso al TAR Veneto. Il TAR gli dà ragione e annulla l'aggiudicazione: se la SA8000 non è SAAS, non vale. Il Consiglio di Stato ribalta tutto.

Il ragionamento della Sezione V è di quelli che pesano. Il punto centrale è tecnico ma ha implicazioni molto pratiche: la SA8000 è uno standard privatistico pubblicato da un istituto di ricerca americano (SAI) e non rientra nel sistema di accreditamento europeo disciplinato dal Regolamento CE n. 765/2008. Non esiste, in Europa o in Italia, un organismo pubblico autorizzato ad accreditare per la SA8000. SAAS è un sistema privato americano, non un ente di accreditamento pubblico europeo o nazionale.

Conseguenza diretta: se un bando richiede "il possesso della certificazione SA8000" senza specificare esplicitamente che l'organismo certificatore deve essere accreditato SAAS, la stazione appaltante non può pretendere quell'accreditamento specifico. Può e deve riconoscere come valida la certificazione rilasciata da qualsiasi organismo che attesti la conformità al sistema SA8000, compreso un organismo accreditato nel sistema pubblico europeo.

🔨 Il verdetto - da ricordare

Una SA8000 rilasciata da un organismo non accreditato SAAS può essere valida nelle gare pubbliche.

La condizione è che il bando non richieda esplicitamente l'accreditamento SAAS. Se la lex specialis parla genericamente di "possesso della certificazione SA8000", la stazione appaltante non può aggiungere a posteriori il requisito dell'accreditamento da parte di un sistema privato americano che non ha riconoscimento nel diritto europeo degli appalti. Il SAAS non è un ente pubblico di accreditamento: è un programma gestito da SAI, soggetto privato statunitense, estraneo al Reg. CE n. 765/2008.

Non è una posizione improvvisata: il Consiglio di Stato richiama espressamente il proprio precedente del 8 maggio 2020, n. 2902, che aveva già chiarito questo punto. E sul fronte ANAC, la stessa posizione era stata espressa nel parere di precontenzioso n. 13 del 10 gennaio 2024 e confermata nel parere n. 291 del 23 luglio 2025. Tre livelli diversi, giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che convergono sulla stessa conclusione.

Principio di diritto - Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2025, n. 9227

La SA8000 è uno standard privatistico internazionale non coperto dalla normativa europea sull'accreditamento (Reg. CE 765/2008). In assenza di una specifica previsione della lex specialis che imponga l'accreditamento da parte di SAAS, la stazione appaltante non può pretendere tale requisito. È valida ai fini del punteggio premiale la certificazione rilasciata da un organismo che attesti la conformità dello standard, anche se non accreditato dallo specifico sistema privato SAI/SAAS.

Precedente richiamato: Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2902.  |  Conformi: ANAC, parere n. 13/2024; ANAC, parere n. 291/2025.

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Cosa cambia - e cosa non cambia

Prima di portare in giro questo chiarimento come se fosse una patente universale, è bene mettere in fila alcune precisazioni. Perché nel mondo degli appalti il diavolo si nasconde sempre nei dettagli.

Primo punto: si tratta di un criterio premiale, non di un requisito di partecipazione. La SA8000 (e la sua equivalente PAS 24000) non erano richieste per partecipare alla gara, erano un elemento di valutazione che assegnava punti aggiuntivi. Il riconoscimento di equivalenza si applica in questo perimetro. Se un bando richiedesse la SA8000 come requisito di qualificazione, cioè come condizione di ammissione, il discorso potrebbe essere diverso e andrebbe valutato caso per caso.

Secondo punto: il contesto non si consolida solo, si struttura su più livelli. TAR Piemonte 924/2024 aveva aperto la strada sull'equivalenza PAS24000/SA8000. Il Consiglio di Stato n. 9227/2025 ha chiarito la natura privatistica della SA8000 e l'irrilevanza del sistema SAAS in assenza di esplicita previsione nel bando. ANAC ha confermato lo stesso orientamento due volte (2024 e 2025). Intercenter-ER l'ha applicato su una gara concreta da 56 milioni con motivazione tecnica puntuale. Quattro fonti, tre livelli istituzionali, stessa direzione. Ma ogni bando rimane un atto autonomo: verifica sempre il disciplinare specifico prima di dare per scontato il riconoscimento.

Terzo punto: l'accreditamento conta. Il chiarimento non dice "qualsiasi certificazione di responsabilità sociale va bene". Dice che le certificazioni emesse da organismi accreditati ACCREDIA/IAF sono equivalenti a quelle SA8000 di organismi SAAS. Il sistema di accreditamento rimane un elemento discriminante: una "dichiarazione" o un "attestato" non certificato da un organismo accreditato non rientra in questo perimetro.

IL PERCORSO DEL RICONOSCIMENTO: DOVE SIAMO

Riferimento Tipo Principio
Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2902 Sentenza CdS SA8000 fuori dal sistema di accreditamento pubblico europeo (Reg. CE 765/2008) - primo orientamento
ANAC, parere di precontenzioso n. 13, 10/01/2024 Parere ANAC Conformità all'orientamento: SA8000 da organismo non SAAS valida se il bando non lo esclude
TAR Piemonte, sent. n. 924/2024 Sentenza TAR Prima apertura esplicita all'equivalenza SA8000/PAS 24000 nelle gare pubbliche
ANAC, parere n. 291, 23/07/2025 Parere ANAC Conferma dell'orientamento: accreditamento pubblico non obbligatorio per il punteggio premiale SA8000
Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2025, n. 9227 Sentenza CdS Ribaltamento TAR Veneto: natura privatistica SA8000 confermata, accreditamento SAAS non esigibile salvo esplicita previsione nel bando
Intercenter-ER / Città Metropolitana di Bologna, Chiarimento PI059979-26 (10/02/2026) Risposta a quesito Conferma puntuale dell'equivalenza PAS 24000/SA8000 per criterio premiale
Intercenter-ER / Città Metropolitana di Bologna, Chiarimento PI078357-26 (10/02/2026) Chiarimento d'ufficio Motivazione tecnica completa: obiettivo del criterio premiale, accreditamento ACCREDIA/IAF valido, avvalimento premiale regolato
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Don Camillo e Peppone, di nuovo

C'è qualcosa di simbolicamente perfetto nel fatto che questa conferma arrivi dall'Emilia-Romagna. Non perché le stazioni appaltanti emiliane siano necessariamente più illuminate di altre, ma perché la Bassa Padana è il posto dove Don Camillo e Peppone hanno imparato, litigando, che l'importante non è chi ha ragione sulla forma. L'importante è cosa succede nella sostanza, nel paese, nelle vite delle persone.

Il criterio premiale non voleva premiare il logo SAI. Voleva premiare le imprese che si erano sottoposte a un percorso serio di responsabilità sociale, certificato da qualcuno di credibile. Questa era la sostanza. Il riconoscimento di equivalenza non cambia la sostanza: la protegge.

Se hai la PAS 24000 certificata da un organismo accreditato ACCREDIA/IAF, il tuo percorso conta. Se hai la SA8000 da un organismo SAAS, anche. Quello che non conta, e non è mai contato, è avere il certificato appeso al muro senza che dietro ci sia niente.

Peppone, probabilmente, lo sapeva già. Don Camillo anche, anche se non lo avrebbe mai ammesso in pubblico.

NOTA OPERATIVA PER CHI PARTECIPA ALLE GARE

Se il bando richiede o premia la SA8000, e tu hai la PAS 24000, puoi invocare il principio di equivalenza - ma fallo in modo esplicito e documentato. Non dare per scontato che la commissione lo sappia: allega una dichiarazione, cita l'art. 68 D.Lgs. 36/2023, richiama i precedenti (TAR Piemonte 924/2024, Cons. Stato Sez. V n. 9227/2025, chiarimento Intercenter-ER PI078357-26). Il diritto esiste, ma va fatto valere.

Se hai la SA8000 da un organismo accreditato ACCREDIA/IAF ma non SAAS, e il bando richiede genericamente "la SA8000" senza menzionare l'accreditamento SAAS: il Consiglio di Stato n. 9227/2025 è il tuo riferimento. Il SAAS è un sistema privato americano, non un ente pubblico europeo; non può essere imposto come requisito implicito.

Se sei una stazione appaltante e stai scrivendo un bando: scrivi "certificazione SA8000 o equivalente, rilasciata da organismo accreditato" e risparmia a tutti tempo, carta e chiarimenti d'ufficio. Il principio di equivalenza non è una scappatoia - è un obbligo di legge ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 36/2023.


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