GREEN PASS LUOGHI DI LAVORO - Decreto 127/2021

 
E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 relativo all'adozione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro sia nel settore pubblico che privato.
 
A questo link il testo del decreto:
 

In sintesi il testo prevede:

Dal 15 ottobre 2021 il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati per accedere ai luoghi di lavoro. Tale disposizione è valida fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza) salvo proroghe da parte del governo.

L’obbligo è esteso anche soggetti esterni quali manutentori, imprese di pulizia, formatori, collaboratori, ecc.

Le disposizioni non si applicano ai clienti. Inoltre ai minori di 12 anni e anche a coloro che non possono sottoporsi alla vaccinazione secondo i criteri definiti dal ministero della salute. Tale esenzione deve essere supportata da idonea certificazione medica.


VERIFICHE:

I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il datore di lavoro deve individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni che devono essere comunicate al prefetto.

 

OTTENIMENTO E DURATA DEL GREEN PASS:

In estrema sintesi il green pass è ottenibile con uno dei seguenti metodi:

  • Avvenuta vaccinazione secondo le modalità previste dal ministero della salute (validità circa 12 mesi)

  • Avvenuta guarigione dal covid (validità circa 6 mesi)

  • Effettuazione del test antigenico rapido con esito negativo (Validità 48 ore)

  • Effettuazione del test molecolare con esito negativo (Validità 72 ore)

Il certificato in formato cartaceo è stampabile dal sito https://www.dgc.gov.it/web/ oppure recandosi in una farmacia con il proprio codice fiscale o dal proprio medico curante.

In alternativa può essere scaricato in formato digitale tramite le app per cellulari “IO” o “IMMUNI”.

 

SANZIONI:

Il personale con l’obbligo del Green Pass  se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per il datore di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro.

Le sanzioni sono di competenza del prefetto che può disporre anche la chiusura dell’attività per un periodo che va da uno a cinque giorni. 

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