Lavori in pigiama? Benissimo. Ma hai firmato l'informativa sui rischi del divano?

 Newsjacking Normativo

Lavori in pigiama? Benissimo.
Ma hai firmato l'informativa sui rischi del divano?

Il DVR è arrivato a casa tua e dal 7 aprile 2026 il ragionier Filini non scherza più

Il ragionier Ugo Fantozzi sognava di lavorare da casa. Lontano dal dottor Filini, dal direttore Catellani, dalla macchinetta del caffè che erogava brodaglia tiepida. Nella sua fantasia, il villino igloo era un rifugio. La realtà, come noto, fu molto diversa.

Ebbene: nel 2026 il lavoro agile è realtà per milioni di lavoratori italiani. Il divano è diventato scrivania, il gatto è diventato collega di open space, e la connessione Wi-Fi è diventata DPI (Dispositivo di Produttività Individuale, non omologato). Tutto bene. Tutto, tranne la parte burocratica.

Perché dal 7 aprile 2026, con l'entrata in vigore della Legge n. 34/2026 (Legge PMI), il ragionier Filini, nella sua reincarnazione digitale da RSPP, ti manda la carta da firmare comunque. In PDF. Con ricevuta di lettura.


La norma, senza giri di parole

La Legge n. 34/2026 ha introdotto il comma 7-bis all'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, per chi si fosse perso le puntate precedenti).

Il contenuto è semplice, diretto, e per molte aziende scomodo: ogni datore di lavoro che utilizza il lavoro agile è obbligato a consegnare, con cadenza annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali.

I destinatari sono due: il lavoratore e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Non è una novità assoluta come concetto, l'obbligo informativo in caso di lavoro agile era già implicito nel corpus del D.Lgs. 81/2008. Ma adesso è esplicito, nominato, e  soprattutto sanzionato.

⚠️ La sanzione (art. 3 comma 7-bis D.Lgs. 81/2008)

Chi non consegna l'informativa rischia:
Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

La sanzione scatta indipendentemente dal verificarsi di infortuni. Non serve aspettare che qualcuno si faccia male sul divano. L'inadempimento documentale è sufficiente.


"Ma vale solo per le PMI?" No.

La Legge si chiama "Legge PMI" ma l'obbligo è inserito nel D.Lgs. 81/2008, che si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Grandi gruppi, medie imprese, microimprese, studi professionali: se hai lavoratori in smart working, l'informativa è dovuta.

Attenzione anche a una categoria spesso dimenticata: le aziende che hanno attivato lo smart working durante o dopo la pandemia con accordi individuali informali, mai aggiornati, mai integrati nella valutazione dei rischi. Per loro, l'aprile 2026 non è una scadenza comoda: è un problema già scaduto.

Cosa deve contenere l'informativa? (Ovvero: non basta scrivere "stai attento al gatto")

La norma richiede un documento che copra i rischi generali e i rischi specifici legati al lavoro svolto fuori sede. Tradotto in pratica, l'informativa deve affrontare almeno le seguenti aree:

  • Rischi ergonomici: postazione di lavoro non idonea, monitor a distanza sbagliata, sedia da cucina usata 8 ore di fila
  • Rischi da videoterminale: affaticamento visivo, posture scorrette, pause regolamentari ai sensi del titolo VII del D.Lgs. 81/2008
  • Rischi da stress lavoro-correlato: iperconnessione, difficoltà a disconnettersi, confusione tra tempo lavoro e tempo privato
  • Rischi elettrici: impianto domestico, uso corretto delle prese, ciabatte non a norma
  • Rischi da caduta e microinfortuni domestici: per quanto possa sembrare ovvio, un infortunio in itinere tra cucina e scrivania è pur sempre un infortunio sul lavoro
  • Norme comportamentali e di emergenza: cosa fare in caso di incidente, chi contattare, come segnalare un near miss

Il documento deve essere personalizzato, o almeno coerente con la mansione svolta, e non una fotocopia del primo template trovato online. L'RSPP che copia e incolla senza ragionare si prende la responsabilità, non il datore di lavoro meno. Si condivide, non si delega.


Il ruolo dell'RLS: non è solo destinatario, è interlocutore

La norma cita esplicitamente l'RLS come destinatario dell'informativa. Non è un dettaglio. Significa che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere coinvolto nel processo, non solo notificato a posteriori con un file ZIP allegato a una email.

Nelle aziende che hanno un RLS attivo, e non sono tutte, questo è il momento per attivare una consultazione: raccogliere segnalazioni dai lavoratori in remoto, verificare se i rischi identificati nella valutazione sono aggiornati, e documentare il confronto.

Nelle aziende senza RLS (o con un RLS nominale, che compare solo sulle carte), il datore di lavoro deve comunque adempiere. L'assenza del rappresentante non è una scusa: è un'aggravante silenziosa, perché il sistema partecipativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 non viene mai attivato.

📋 Collegamento con ISO 45001:2018

Chi ha implementato un sistema di gestione per la salute e sicurezza conforme a ISO 45001:2018 dovrebbe già aver affrontato questo tema nella clausola 8.1.3 (Controllo operativo - processi, prodotti e servizi esternalizzati). Il lavoro agile è, a tutti gli effetti, un processo eseguito fuori dal perimetro fisico aziendale: va pianificato, controllato e documentato. Il nuovo comma 7-bis del D.Lgs. 81/2008 non è in contraddizione con la norma ISO: la rafforza. Chi ha già una procedura aggiornata ha meno da fare. Chi non ce l'ha ha due problemi invece di uno.


Checklist operativa: cosa fare adesso (senza rimandare a lunedì prossimo)

La norma è già in vigore. Ogni settimana di ritardo è una settimana di inadempienza documentata. Ecco il percorso minimo da seguire:

STEP 1: Ricognizione

  • Quanti lavoratori svolgono attività in smart working, anche solo occasionalmente?
  • Esistono accordi individuali o collettivi aggiornati post-2022?
  • Il DVR contiene già una sezione dedicata al lavoro agile?
  • L'RLS è stato consultato sul tema smart working nell'ultimo anno?

STEP 2: Redazione o aggiornamento dell'informativa

  • Verificare che l'informativa copra tutti i rischi pertinenti alla mansione specifica
  • Includere istruzioni operative (ergonomia, pause, emergenze, segnalazione near miss)
  • Fare revisionare il documento dall'RSPP e, dove presente, dal Medico Competente
  • Niente template generici non firmati: l'informativa deve essere tracciabile

STEP 3: Consegna e tracciabilità

  • Consegnare l'informativa in forma scritta (cartaceo con firma o digitale con conferma di ricezione)
  • Inviarne copia all'RLS con documentazione dell'avvenuta trasmissione
  • Archiviare tutto: data di consegna, versione del documento, firma del lavoratore
  • Impostare un promemoria per il rinnovo annuale

STEP 4: Aggiornamento del DVR

  • Verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi rifletta la modalità di lavoro agile come rischio specifico valutato
  • Aggiornare le misure preventive e protettive conseguenti
  • Documentare la data di aggiornamento e le motivazioni

Conclusione: il pigiama va bene, la burocrazia anche

Il lavoro agile non è una zona franca della sicurezza sul lavoro. Non lo è mai stato dal punto di vista sostanziale, e dal 7 aprile 2026 non lo è nemmeno dal punto di vista formale e sanzionatorio.

Il ragionier Fantozzi avrebbe probabilmente firmato l'informativa senza leggerla, come faceva con tutto il resto. Ma tu, consulente, RSPP, datore di lavoro, responsabile HR che sta leggendo questo post, hai gli strumenti per fare meglio.

L'informativa scritta non è una formalità fastidiosa. È la prova documentale che il datore di lavoro ha pensato ai rischi di chi lavora da casa, li ha valutati, e li ha comunicati. È il minimo sindacale della sicurezza in remoto. E dal 7 aprile, è anche la soglia sotto la quale si rischia l'arresto.

Il divano può aspettare. L'informativa no.


📌 Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 3 comma 7-bis (introdotto da Legge n. 34/2026 - Legge PMI): obbligo di informativa annuale scritta sui rischi per i lavoratori in smart working; consegna al lavoratore e all'RLS
  • D.Lgs. 81/2008, Titolo VII: rischi da videoterminale - si applica integralmente anche al lavoro da remoto
  • Legge n. 81/2017, art. 22: obbligo originario del datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile
  • ISO 45001:2018, cl. 8.1.3: controllo operativo su processi, prodotti e servizi esternalizzati — include il lavoro svolto al di fuori del perimetro aziendale
  • D.Lgs. 81/2008, art. 50: attribuzioni dell'RLS - il coinvolgimento attivo nella valutazione dei rischi da lavoro agile rientra nel suo perimetro naturale

© Diritti e citazioni — I personaggi e le opere citati in questo articolo appartengono ai rispettivi autori e titolari dei diritti. Il loro utilizzo ha finalità esclusivamente divulgativa e di commento critico, ai sensi dell'art. 70 L. 633/1941. Nessuna affiliazione o sponsorizzazione è implicita o sottintesa.

© mauriziomicucci.it — La riproduzione è consentita con citazione della fonte

Commenti